Economia digitale: dove si pagano le tasse del «mercato virtuale»?

Negli ultimi decenni l’economia ha subito una trasformazione a livello globale, l’emergere della digital
economy non ha avuto un forte impatto solo sullo svolgimento dell’attività di impresa, ma anche sulla
disciplina fiscale. Le imprese, sfruttando i benefici offerti dall’economia digitale, hanno iniziato ad
intensificare le transazioni commerciali con un elevato numero di Paesi, senza però doversi spostare in
senso fisico. Già da queste prime considerazioni si può desumere che “a-territorialità”, transnazionalità e
de-materializzazione sono i caratteri intrinseci della digital economy. Infatti, un’impresa oggi può
intercettare i potenziali clienti residenti in tutto il mondo tramite un sito web, accessibile da qualsiasi
dispositivo mobile, non essendo più necessaria per la vendita la presenza fisica nel territorio in cui cede i
propri beni o i propri servizi.

Di fatto, le multinazionali del digitale riescono a creare “stateless income”,
ovvero redditi che non sono riconducibili né al Paese di residenza dell’impresa né al mercato in cui essa
effettua le vendite, in quanto vi è assenza di una sede fissa. Quindi, in materia di tassazione, viene a
mancare la facile individuazione del Paese a cui spetta l’esercizio del potere impositivo. Le regole che per
più di un secolo e ancora oggi disciplinano la tassazione dei redditi transnazionali poggiano su due principi
fondamentali: il world-wide taxation principle, ovvero il principio secondo cui ciascuno Stato può tassare i
redditi ovunque prodotti, se posseduti dai soggetti residenti, e il source-based taxation principle, ovvero il
principio secondo cui ciascuno Stato può tassare i redditi prodotti nel proprio territorio, anche se prodotti
da soggetti non residenti. Quale dei due metodi utilizzare viene solitamente deciso sulla base di accordi
multilaterali tra i Paesi convolti negli scambi commerciali, al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione
fiscale.

Come è intuibile, la realtà economica attuale non corrisponde più al modello a cui si ispira il Modello
OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni: l’impianto normativo sull’allocazione delle basi
imponibili è inadatto a tassare i redditi prodotti dalle digital companies nel Paese della fonte, qualora
manchi un collegamento “fisico” con il territorio di tale Paese che ne giustifichi la pretesa impositiva.

Le sfide che pone l’economia digitale sono numerose anche se, forse, riconducibili ad un unico interrogativo: si
riuscirà ad arrivare ad una soluzione condivisa a livello internazionale? Dai lavori dell’OCSE emerge con
chiarezza come la difficoltà maggiore nel cercare una strategia efficace per “governare” il mondo
della digital economy consista proprio nella ricerca di un compromesso tra la necessità di eliminare i rischi
di base erosion – erosione della base imponibile – e profit shifting – traslazione dei profitti in Paesi in cui la
tassazione è inferiore – connessi alla digital economy e quella di garantire agli Stati un certo margine di
manovra per quanto riguarda la tassazione dei redditi che ne derivano. Ferme restando queste prime
approssimative riflessioni, non vi è dubbio che il risultato finale della strategia OCSE potrà essere
apprezzato solo una volta determinato con precisione il meccanismo di riallocazione dei profitti,
considerandone l’ammontare e la tipologia. Nonostante siano stati fatti passi avanti nei mesi scorsi, come
ammesso dall’OCSE stessa, l’Unified Approach presenta ancora numerose lacune e resta ancora molto
lavoro per raggiungere un consenso sul primo e sul secondo pilastro entro la scadenza della fine del 2020,
soprattutto con riguardo a numerose questioni tecniche, attuative e amministrative.

Anna Ilaria D’AMBROSIO – Università degli Studi di Napoli (Estratto)

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